Sempre più notai e istituti di credito richiedono una Relazione di Regolarità Edilizia (RRE) — o Relazione Tecnica Integrata (RTI) — a corredo degli atti di compravendita. Per il geometra, l'architetto o l'ingegnere è una delle prestazioni in più rapida crescita: un incarico ricorrente, ben remunerato e ad alta responsabilità professionale.
Eppure, mentre in rete si trovano molti fac-simile, manca quasi del tutto una guida operativa che spieghi come si arriva a quel documento: quali atti richiedere, come condurre il rilievo, come classificare le difformità dopo il Salva Casa e cosa scrivere quando l'immobile non è conforme.
Questa guida copre l'intero processo, dall'incarico all'asseverazione.
Cos'è la RRE e quando viene richiesta
La RRE è una perizia tecnica con cui un professionista abilitato attesta la corrispondenza tra:
- lo stato di fatto dell'immobile (come è realmente costruito),
- i titoli edilizi depositati in Comune (come è stato autorizzato),
- la planimetria catastale (come è rappresentato al Catasto).
Non è obbligatoria per legge, ma è ormai prassi consolidata nelle compravendite: il notaio la richiede per tutelare le parti, la banca per erogare il mutuo. Diversi ordini e collegi provinciali — insieme ai consigli notarili — hanno sottoscritto convenzioni che ne standardizzano contenuti e schema.
RRE e RTI sono di fatto sinonimi: "Relazione di Regolarità Edilizia" è il termine usato dai tecnici, "Relazione Tecnica Integrata" quello più diffuso tra notai e banche. Il contenuto sostanziale coincide: verifica della conformità edilizio-urbanistica e catastale ai fini del trasferimento immobiliare.
Il quadro normativo essenziale (post Salva Casa)
Tre riferimenti governano il lavoro del tecnico:
- Art. 9-bis, comma 1-bis, DPR 380/2001 (come modificato dal DL 69/2024, conv. L. 105/2024 — il "Salva Casa"): definisce lo stato legittimo dell'immobile. Dopo la riforma, lo stato legittimo può essere dimostrato alternativamente dal titolo che ha previsto o legittimato la costruzione oppure dal titolo che ha disciplinato l'ultimo intervento sull'intero immobile o unità immobiliare, integrato dai titoli successivi su interventi parziali.
- Art. 34-bis DPR 380/2001: disciplina le tolleranze costruttive. Il Salva Casa le ha ampliate con soglie scalari fino al 6% per unità immobiliari con superficie utile inferiore a 60 mq. Le tolleranze non costituiscono difformità e si attestano con dichiarazione asseverata del tecnico.
- Art. 36-bis DPR 380/2001: la nuova sanatoria semplificata per parziali difformità, percorso da indicare al committente quando emergono irregolarità sanabili.
Fase 1 — L'incarico: perimetrare la responsabilità
La RRE è una dichiarazione asseverata: il tecnico risponde civilmente e penalmente di quanto attesta. La lettera d'incarico è quindi il primo atto tecnico, non una formalità. Deve definire:
- l'oggetto esatto della verifica (quale unità immobiliare, incluse o escluse le pertinenze);
- le fonti che il tecnico utilizzerà (accesso agli atti, documenti forniti dal committente, rilievo diretto);
- i limiti della verifica (es. parti comuni condominiali, impianti, elementi non ispezionabili);
- tempi e compenso, considerando che i tempi di accesso agli atti del Comune sono fuori dal controllo del tecnico (specificarlo per iscritto).
Fase 2 — Ricerca documentale e accesso agli atti
È la fase più lunga e quella che determina la qualità della relazione. La checklist minima dei documenti da reperire:
Dal committente / dal notaio
- atto di provenienza (rogito, successione, donazione);
- visura catastale e planimetria catastale rasterizzata;
- eventuale APE in corso di validità.
Dal Comune (accesso agli atti, art. 22 L. 241/1990)
- titolo edilizio originario (licenza, concessione, permesso di costruire);
- tutti i titoli successivi: varianti, DIA, SCIA, CILA, comunicazioni;
- eventuali condoni (L. 47/1985, L. 724/1994, L. 326/2003) con relativa concessione in sanatoria rilasciata (la sola domanda non basta);
- certificato di agibilità/abitabilità;
- per immobili ante 1967 fuori dai centri abitati: documentazione che provi l'epoca di costruzione (atti, accatastamento d'impianto, aerofotogrammetrie).
Fase 3 — Sopralluogo e rilievo dello stato di fatto
Il rilievo deve essere autonomo rispetto alle planimetrie esistenti: si misura ciò che esiste, non si "verifica" il disegno. In pratica:
- rilievo metrico completo dell'unità (murature, aperture, altezze, destinazioni d'uso dei vani);
- documentazione fotografica datata e sistematica, interna ed esterna;
- verifica degli elementi rilevanti ai fini della conformità: posizione di porte e finestre, tramezzi, destinazione dei locali, eventuali ampliamenti, verande, soppalchi, cambi d'uso;
- annotazione di ciò che non è ispezionabile, da riportare esplicitamente in relazione.
Fase 4 — Il confronto: titoli vs stato di fatto vs catasto
È il cuore della RRE. Il confronto va condotto su due binari distinti — conformità urbanistico-edilizia e conformità catastale — perché hanno conseguenze giuridiche diverse.
Per ogni scostamento rilevato, il tecnico deve classificarlo:
- Tolleranza costruttiva (art. 34-bis) — rientra nelle soglie percentuali (2% standard, fino al 6% per unità sotto i 60 mq per gli interventi ante 24/5/2024) o nelle tolleranze esecutive: non costituisce difformità, si attesta con dichiarazione asseverata.
- Difformità catastale semplice — lo stato di fatto è legittimo ma la planimetria catastale non è aggiornata: si risolve con una variazione DOCFA prima del rogito.
- Parziale difformità sanabile — valutare il percorso art. 36-bis (sanatoria semplificata) o accertamento di conformità: la relazione deve indicarlo, con stima di tempi e costi.
- Difformità essenziale o abuso primario — opera realizzata senza titolo o in totale difformità: va dichiarata senza ambiguità. La RRE non è un documento "che deve uscire positivo": il suo valore sta proprio nell'affidabilità dell'esito.
Fase 5 — Redazione e asseverazione
La struttura consolidata (ricalcata sulle convenzioni ordini-notariato) prevede:
- Dati del tecnico — generalità complete, iscrizione all'albo, dichiarazione di terzietà rispetto alle parti;
- Incarico e fonti — chi ha conferito l'incarico, data del sopralluogo, data e protocollo dell'accesso agli atti;
- Identificazione dell'immobile — ubicazione, dati catastali completi, confini, atto di provenienza;
- Cronistoria edilizia — elenco di tutti i titoli reperiti, in ordine cronologico, con estremi e protocollo;
- Esito della verifica urbanistico-edilizia — conformità piena, tolleranze attestate, oppure difformità classificate come in Fase 4;
- Esito della verifica catastale — corrispondenza tra stato di fatto e planimetria, ex art. 29 c. 1-bis L. 52/1985;
- Conclusioni — sintesi dell'esito e, in caso di difformità, indicazione dei percorsi di regolarizzazione;
- Allegati — planimetrie, rilievo, documentazione fotografica, copia dei titoli.
La relazione si chiude con l'asseverazione: il tecnico dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità di quanto riportato. Data, timbro e firma — preferibilmente digitale, per garantire integrità e data certa del documento.
Gli errori più comuni da evitare
- Affidarsi alla sola planimetria catastale come prova di legittimità: il Catasto non è probatorio ai fini edilizi.
- Sommare titoli parziali per ricostruire lo stato legittimo dell'intero immobile: la giurisprudenza lo esclude espressamente.
- Omettere le parti non ispezionate: tutto ciò che non è stato verificato va dichiarato come tale, mai presunto conforme.
- Trattare la domanda di condono come condono ottenuto: senza concessione in sanatoria rilasciata, la pratica è pendente e va riportata come tale.
- Asseverare senza accesso agli atti diretto, fidandosi dei documenti forniti dal venditore: i titoli vanno verificati alla fonte.
Domande frequenti
Dalla ricerca documentale alla relazione firmata, senza fogli sparsi
Gran parte del tempo di una RRE se ne va in raccolta e riordino: titoli da protocollare, visure da trascrivere, planimetrie da confrontare. Regulor fa proprio questo lavoro: costruisce il fascicolo digitale dell'immobile (dati catastali, APE e planimetria letti dall'AI, vincoli da fonti istituzionali), estrae gli estremi dei titoli edilizi dai PDF, applica il motore tolleranze art. 34-bis aggiornato al decreto Salva Casa e redige la Relazione di Regolarità Edilizia pronta per la tua revisione e firma — con tanto di pratica di sanatoria precompilata per le difformità fuori tolleranza. La valutazione finale resta sempre tua.
Prova Regulor gratis per 30 giorni →Articolo aggiornato a giugno 2026. Riferimenti: DPR 380/2001 artt. 9-bis, 34-bis, 36-bis; DL 69/2024 conv. L. 105/2024; L. 52/1985 art. 29 c. 1-bis; Cons. Stato sent. 2443/2026.